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Tra i nuovi decreti del Ministero dello sviluppo economico in vigore dal 1° ottobre 2015 vi è il cosiddetto Decreto Requisiti Minimi di prestazione energetica dei nuovi edifici che prevede nuovi valori di efficienza energetica più stringenti rispetto agli attuali. Tuttavia per le regioni che si siano già conformate alla direttiva 2010/31/Ue, detta scadenza viene spostata di due anni (vale a dire Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trento, Bolzano ed Emilia-Romagna). Per le restanti le nuove disposizione saranno immediatamente operative.
Per riqualificazione energetica si intende un intervento che interessa coperture piane o a falde e le pareti verticali esterne, opache e trasparenti (isolamento/impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate per migliorare i valori di trasmittanza delle strutture opache e trasparenti (serramenti e chiusure esterne in generale). Tali interventi prevedono il rispetto dei valori (in W/m2K) di trasmittanza termica contenuti nell’appendice B del decreto da applicare alle parti dell’involucro dell’edificio interessato all’intervento (la prima colonna contiene i valori da rispettare a partire dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici).
clicca sull’immagine per ingrandire | Zona climatica | U (W/m2K) | |
2015 | 2021 | ||
A | 3,2 | 3,0 | |
B | 3,2 | 3,0 | |
C | 2,4 | 2,0 | |
D | 2,1 | 1,8 | |
E | 1,9 | 1,4 | |
F | 1,7 | 1,0 |
Dal 1° ottobre 2015, per ottenere il bonus energia del 65% devono essere inferiori ai valori limite di legge altrimenti salterebbe il meccanismo premiale. La discesa delle trasmittanze termiche sarà più sensibile per il 2021 visto che si parte dal 3,0 delle zone A e B fino, rispettivamente, al 1,4 e 1,00 W/m2K delle zone E ed F. L’APE (Attestato sulle prestazioni energetiche) sarà unico e valido su tutto il territorio nazionale.
Le classi energetiche dovranno essere determinate attraverso l’indice di prestazione energetica globale espresso in energia primaria non rinnovabile e non saranno più sette ma dieci e andranno dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore) e avrà durata decennale subordinata però al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni, infatti, l’Ape decade il 31 dicembre dell’ anno successivo.
Sarà creato dall’Enea entro 90 giorni, a partire dall’1 ottobre 2015, un registro informatico contenente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica presentati i quali dovranno essere obbligatoriamente inviati dalle regioni e le province autonome, che ne avranno anche libero accesso per attivare i relativi controlli, entro il 31 marzo di ogni anno.
Gli attestati di prestazione energetica redatti prima dell’1 ottobre 2015, purché a loro tempo compilati conformemente alle regole e ai modelli in vigore, manterranno comunque la propria validità fino alla naturale scadenza di dieci anni, sempre a condizione che non avvengano trasformazioni dell’immobile (il D.Lgs n. 192/2005 prevede che l’Ape deve essere allegata ai libretti degli impianti).
Sono altresì previste pesanti sanzioni pecunarie variabili in base al soggetto, il certificatore per infedele dichiarazione APE dovrà pagare dai 700 ai 4.200€, al costruttore o al proprietario se non presenta l’Ape per i nuovi edifici e quelli ristrutturati rischiano dai 3.000 ai 18.000€ mentre il direttore dei lavori dovrà pagare una multa dai 1.000 ai 6.000€ se non presenterà l’Ape al comune.
Dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dovranno essere ad energia quasi zero. La classificazione degli edifici avverrà in base alla destinazione d’uso e saranno introdotte nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica della prestazione degli immobili e si applicheranno sia agli edifici pubblici che privati. L’Attestato sulle prestazioni energetiche inoltre conterrà anche gli indici di riscaldamento invernale, di climatizzazione estiva, di illuminazione, l’emissione di anidrite carbonica e l’indicazione dell’energia prelevata dalla rete.
La prestazione energetica degli edifici sarà determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria totale per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria oltre a quella di energia primaria non rinnovabile. Per il settore non residenziale anche quella relativa all’illuminazione, agli impianti ascensori e alle scale mobili. Qualora un edificio sia costituito da parti appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse dovranno essere valutate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L’edificio sarà valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.
Sarà permesso uno scostamento massimo del 5% rispetto ai valori nazionali di riferimento. L’indice sarà quantificano in kWh/m2 di superficie climatizzata.
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